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Libro Unico del Lavoro (LUL)

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Libro Unico del Lavoro (LUL) : Cos’è, Come Funziona e Sanzioni

Il Libro Unico del Lavoro (LUL) è un documento obbligatorio per tutti i datori di lavoro privati in Italia, istituito con l’articolo 39 della Legge n. 133 / 2008 . Questo strumento ha sostituito i precedenti libri matricola e libri paga , semplificando gli adempimenti amministrativi e garantendo una maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro. Scopriamo insieme cos’è il LUL , come funziona e quali sono le sanzioni per la mancata o errata compilazione.

Cos’è il Libro Unico del Lavoro (LUL)?

E’ un registro obbligatorio che raccoglie tutte le informazioni relative ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo. Viene utilizzato per documentare la posizione lavorativa, la retribuzione, le presenze e le assenze di ogni dipendente.

Chi Deve Tenere il Libro Unico del Lavoro?

Sono obbligati a compilare il LUL :

  • Tutti i datori di lavoro privati , indipendentemente dal settore di appartenenza (industria, commercio, servizi, agricoltura).
  • Collaboratori coordinati continuativi e associati in partecipazione .
  • Aziende di ogni dimensione , dalle piccole imprese alle grandi società.

Esclusioni :

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del LUL :

  • Datori di lavoro domestico .
  • Imprese familiari senza rapporti di lavoro subordinato.
  • Società cooperative senza dipendenti subordinati.
  • Attività commerciali senza dipendenti.
  • Cosa Deve Contenere il Libro Unico del Lavoro?

    Deve contenere mensilmente le seguenti informazioni per ciascun lavoratore :

  • Dati anagrafici : Nome, cognome e codice fiscale.
  • Qualifica professionale : Livello di inquadramento e mansioni svolte.
  • Retribuzione : Retribuzione base, premi, straordinari e rimborsi spese.
  • Anzianità di servizio : Data di assunzione e eventuali progressioni di carriera.
  • Posizione assicurativa e previdenziale : Codici INPS e INAIL.
  • Calendario delle presenze : Ore lavorate, straordinari, ferie, permessi e assenze.
  • Trattenute : Dettagli su contributi previdenziali, trattenute fiscali e altre voci di trattenuta.
  • Modalità di Tenuta del Libro Unico del Lavoro

    Esistono tre modalità per la tenuta del LUL :

    1. Elaborazione e Stampa Meccanografica

  • Utilizzo di moduli continui numerati e vidimati dall’ INAIL .
  • La numerazione può essere effettuata anche da aziende di software autorizzate.
  • 2. Stampa Laser (con Autorizzazione INAIL)

  • Richiede l’autorizzazione preventiva dell’ INAIL .
  • La stampa deve includere : data, ora di stampa, numero progressivo delle pagine e codice di autorizzazione.
  • 3. Supporti Magnetici e Formato Elettronico

  • Non necessita di autorizzazioni o vidimazione.
  • Il documento informatico deve essere non modificabile e firmato digitalmente per garantirne l’autenticità e l’integrità .
  • Dove Conservare il Libro Unico del Lavoro?

    Il LUL deve essere conservato per almeno 5 anni presso uno dei seguenti luoghi :

  • Sede legale dell’azienda .
  • Studio del consulente del lavoro o di un altro professionista abilitato.
  • Sede dei servizi delle associazioni di categoria .
  • Sanzioni per Mancata o Errata Compilazione

    La mancata istituzione , errata compilazione o omessa esibizione del LUL comportano sanzioni amministrative. Di seguito i dettagli :

  • Omessa o infedele registrazione dei dati :
  • Da 150 a 1.500 euro per ciascun lavoratore.

  • Da 500 a 3.000 euro se riguarda più di 5 lavoratori o un periodo superiore a 6 mesi .
  • Da 1.000 a 6.000 euro se riguarda più di 10 lavoratori o un periodo superiore a 12 mesi .
  • Mancata istituzione o tenuta del LUL :
  • Sanzione da 500 a 2.500 euro .

  • Omessa esibizione agli organi di vigilanza :
  • Sanzione da 200 a 2.000 euro .

    Novità sul Libro Unico del Lavoro Telematico

    Dal 1° gennaio 2027 , il Libro Unico del Lavoro sarà tenuto esclusivamente in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , come previsto dall’ art. 15 del D.Lgs. 151 / 2015 . Un decreto ministeriale definirà le modalità tecniche per la gestione, l’aggiornamento e la conservazione dei dati in formato digitale.

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