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Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

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Udine

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Descrizione del lavoro

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW., udine

Bmw Italia Spa

udine, Italy

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

Art. 1. Oggetto
  1. 1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo), tra cui le disposizioni del Codice del Consumo, Titolo III, Capo I, relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ove applicabili. Si applicano unicamente ai contratti di compravendita di autoveicoli o motoveicoli (d’ora in poi, anche solo “bene/i”) per i quali BMW Italia abbia pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.
  2. 1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un autoveicolo/motoveicolo nuovo, regolarmente immatricolato, descritto nel modulo “Proposta di Vendita di Autoveicolo/Motoveicolo nuovo per Consumatori e Professionisti”. Il Venditore si impegna a consegnare un veicolo conforme nel modello, negli allestimenti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale della Casa Costruttrice BMW AG, che ne costituisce parte integrante. Le modifiche apportate da BMW AG per miglioramenti di qualità, sicurezza, ambiente, prestazioni o abitabilità, anche se non comunicate all’Acquirente, non costituiscono inadempimento.
  3. 1.3. Se tali modifiche comportano una riduzione dell’equipaggiamento rispetto a quanto indicato nel contratto, il Venditore comunica all’Acquirente e, se del caso, applica una riduzione proporzionale del prezzo.
Art. 2. Consegna
  1. 2.1. Quando il veicolo è pronto, il Venditore avvisa l’Acquirente della disponibilità per l’immatricolazione e consegna.
  2. 2.2. La consegna avviene presso il punto vendita entro la data indicata nel contratto, con una tolleranza di 50 giorni. Trascorso questo termine, l’Acquirente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento danni, in presenza di cause di forza maggiore o imputabili all’Acquirente.
  3. 2.3. L’Acquirente si impegna a ritirare il veicolo entro 7 giorni dall’immatricolazione. In caso di ritardo, il Venditore può far valere i propri diritti secondo legge.
Art. 3. Prezzo e pagamento
  1. 3.1. Il prezzo di vendita include IVA, spese di trasporto, immatricolazione, trascrizione al PRA e imposte locali, esclusa l’IPT, e rimane invariato fino alla consegna. Le eventuali modifiche o accessori successivi sono a carico dell’Acquirente.
  2. 3.2. Il valore di eventuali veicoli usati consegnati come pagamento viene definito secondo il contratto e nel rispetto dell’art. 6.
  3. 3.3. La caparra confirmatoria, fino al 15% del prezzo, viene versata al momento della proposta di vendita e può essere trattenuta o rimborsata secondo legge.
  4. 3.4. Il saldo deve essere pagato entro 15 giorni dalla notifica di disponibilità alla consegna, prima della consegna stessa.
  5. 3.5. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegni o bonifici bancari, con le modalità indicate.
  6. 3.6. In caso di finanziamento, leasing o renting, il pagamento si considera effettuato secondo le modalità specificate, con eventuali condizioni sospensive.
Art. 4. Garanzie
  1. 4.1. Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità per due anni dalla consegna, senza limiti di percorrenza.
  2. 4.2. In caso di difetti, il Venditore sostituisce i pezzi difettosi a proprie spese, con termini ragionevoli.
  3. 4.3. Per gli autoveicoli, BMW AG garantisce 3 anni sulla carrozzeria e 12 anni sulla corrosione, con condizioni specifiche.
  4. 4.4. Sono altresì riconosciuti altri diritti come la garanzia “Best 4 BMW”.
  5. 4.5. La garanzia può essere esclusa o limitata in casi specifici, come uso improprio o interventi non autorizzati.
Art. 5. Diritto di recesso
  1. 5.1. Per vendite fuori dai locali commerciali, il consumatore può recedere entro 14 giorni senza penali, inviando comunicazione scritta.
Art. 6. Permuta e documentazione
  1. 6.1. Per veicoli usati in permuta, l’Acquirente fornisce i documenti necessari e garantisce la proprietà e lo stato del bene.
  2. 6.2. Le dichiarazioni devono essere veritiere; in caso contrario, il Venditore può rifiutare l’acquisto o richiedere l’adeguamento.
  3. 6.3. Il bene usato deve essere depositato presso il Venditore prima o al momento del ritiro del nuovo veicolo.
Art. 7. Perfezionamento e trasferimento di proprietà
  1. 7.1. Il contratto si conclude con l’accettazione della proposta di vendita.
  2. 7.2. Se è coinvolta una finanziaria o società di renting, il contratto è soggetto a condizione sospensiva di approvazione.
  3. 7.3. La proprietà e i rischi si trasferiscono con la consegna, previa pagamento completo.
Art. 8. Rappresentanza e modifiche
  1. 8.1. I collaboratori non hanno poteri di rappresentanza di BMW o BMW Italia.
  2. 8.2. Il contratto può essere modificato solo per scritto.
Art. 9. Legge e foro competente
  1. 9.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Foro competente è quello dell’Acquirente.
Art. 10. Reclami e risoluzione
  1. 10.1. Reclami possono essere inviati a [Nome Concessionario, indirizzo email].
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