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Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

JR Italy

Vicenza

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Descrizione del lavoro

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW., Vicenza

Bmw Italia Spa

Vicenza, Italy

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

Art. 1. Oggetto

  1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità delle disposizioni di legge vigenti a tutela del consumatore (Codice del Consumo), applicabili ai contratti di compravendita di autoveicoli o motoveicoli pubblicati da BMW Italia.
  2. Il contratto riguarda il trasferimento della proprietà di un autoveicolo/motoveicolo nuovo, immatricolato, descritto nel modulo "Proposta di Vendita". BMW si impegna a consegnare un veicolo conforme alle specifiche del contratto e della documentazione ufficiale BMW.
  3. Eventuali modifiche apportate da BMW per migliorare qualità, sicurezza, ambiente o prestazioni non costituiscono inadempimento, anche se non comunicate all'Acquirente. Se tali modifiche riducono l'equipaggiamento rispetto a quanto previsto, BMW comunicherà e proporrà una riduzione del prezzo.

Art. 2. Consegna

  1. Il Venditore avvisa l’Acquirente quando il veicolo è pronto per la consegna, che avviene presso il punto vendita entro la data stabilita, con una tolleranza di 50 giorni. Oltre questo termine, l’Acquirente può risolvere il contratto, salvo risarcimento danni, salvo cause di forza maggiore o responsabilità dell’Acquirente.
  2. L’Acquirente deve ritirare il veicolo entro 7 giorni dall’immatricolazione, altrimenti il Venditore può agire legalmente. In caso di ritardo per cause di forza maggiore, BMW comunicherà un nuovo termine massimo.

Art. 3. Prezzo

  1. Il prezzo di vendita comprende IVA, trasporto, immatricolazione, trascrizione al PRA e imposte locali, esclusa l’IPT e tasse di possesso, assicurazione e altri tributi post-contratto. Rimane invariato sino alla consegna.
  2. Se vengono trasferiti veicoli usati come pagamento, il loro valore sarà valutato secondo il contratto e le condizioni di legge.
  3. Il pagamento può essere effettuato tramite caparra, saldo entro 15 giorni dalla disponibilità alla consegna, e con mezzi come contanti, assegni o bonifici. Per finanziamenti, leasing o renting, le modalità sono specificate e soggette a approvazione delle rispettive società.

Art. 4. Garanzie

  1. BMW garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità per 2 anni dalla consegna, con copertura illimitata in chilometraggio.
  2. In caso di difetti, BMW sostituirà i pezzi difettosi a proprie spese. Per autoveicoli, ci sono garanzie di 3 anni sulla carrozzeria e di 12 anni sulla corrosione, con condizioni specifiche.
  3. Ulteriori diritti sono previsti dalla garanzia convenzionale "Best 4 BMW" allegata.
  4. La garanzia non copre difetti manifestatisi oltre due anni dalla consegna, usi impropri, modifiche non autorizzate, danni da eventi atmosferici, e altri casi specificati.

Art. 5. Diritto di recesso

  1. Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla consegna, inviando comunicazione scritta, senza penali, salvo diminuzione del valore del bene dovuta a manipolazioni oltre quanto necessario.

Art. 6. Permuta e documenti

  1. Per la permuta di veicoli usati, l’Acquirente deve fornire i documenti necessari e garantire la proprietà e lo stato del veicolo. La valutazione definitiva verrà comunicata entro 3 giorni dall’effettiva disponibilità del veicolo usato.
  2. Se il veicolo usato è intestato a terzi, l’Acquirente garantisce di avere mandato sufficiente per disporne.

Art. 7. Perfezionamento e passaggio di proprietà

  1. Il contratto si conclude con l’accettazione della proposta di vendita. La proprietà e i rischi si trasferiscono con la consegna, previa pagamento completo.
  2. Se sono coinvolti finanziamenti, leasing o renting, sono soggetti a condizioni sospensive e specifiche modalità di pagamento.

Art. 8. Rappresentanza e modifiche

  1. Rappresentanti autonomi non hanno poteri di rappresentanza di BMW o delle società finanziarie.
  2. Modifiche al contratto sono valide solo per scritto e firmate da entrambe le parti.

Art. 9. Legge applicabile e foro

  1. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per controversie, il foro competente è quello dell’Acquirente.

Art. 10. Reclami e risoluzione

  1. Reclami possono essere inviati all’indirizzo email specificato dal concessionario.
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