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Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

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Descrizione del lavoro

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW., terni

Bmw Italia Spa

terni, Italy

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

Art. 1. Oggetto

1.1. Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti di compravendita di autoveicoli o motoveicoli BMW, pubblicati nel listino prezzi di BMW Italia, e non pregiudicano i diritti del consumatore secondo il Codice del Consumo.

1.2. Il contratto riguarda il trasferimento di proprietà di un veicolo nuovo, descritto nel modulo "Proposta di Vendita". BMW si impegna a consegnare un veicolo conforme alle specifiche e alle documentazioni fornite, con eventuali modifiche migliorative non considerate inadempimento.

1.3. Se le modifiche riducono l'equipaggiamento rispetto a quanto previsto, BMW informa l'acquirente e può applicare una riduzione proporzionale del prezzo.

Art. 2. Consegna

2.1. BMW avvisa l'acquirente quando il veicolo è pronto per la consegna.

2.2. La consegna avviene presso il punto vendita entro la data stabilita, con una tolleranza di 50 giorni. Oltre tale termine, l'acquirente può risolvere il contratto, salvo risarcimento danni, salvo cause di forza maggiore.

2.3. L'acquirente deve ritirare il veicolo entro 7 giorni dall'immatricolazione, altrimenti BMW può agire secondo legge.

2.4. In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, BMW informa l'acquirente e indica un nuovo termine massimo.

Art. 3. Prezzo e pagamenti

3.1. Il prezzo di vendita comprende IVA, trasporto, immatricolazione, trascrizione al PRA e imposte locali, esclusa IPT, tassa di proprietà, assicurazione RCA e altri tributi.

3.2. Se si trasferiscono usati come pagamento, il loro valore è quello concordato nel contratto.

3.3. La caparra, fino al 15% del prezzo, si versa al momento dell'ordine e non produce interessi. In caso di inadempimento, può essere trattenuta o raddoppiata secondo legge.

3.4. Il saldo si paga entro 15 giorni dalla notifica di disponibilità, prima della consegna.

3.5. Il pagamento può essere in contanti, assegni o bonifico, con regolare ricevuta bancaria.

3.6. In caso di finanziamento, leasing o renting, i pagamenti si perfezionano con l'accettazione delle rispettive proposte.

3.7. L'acquirente deve fornire i documenti necessari all'immatricolazione.

3.8. Dopo il pagamento completo, BMW consegna il veicolo secondo i tempi tecnici.

Art. 4. Garanzia

4.1. BMW garantisce l'assenza di vizi e difetti di conformità per 2 anni dalla consegna, senza limiti di chilometraggio.

4.2. In caso di vizi, BMW sostituisce i pezzi difettosi a proprie spese, con termini ragionevoli.

4.3. BMW fornisce una garanzia di 3 anni senza limite di chilometraggio sulle parti verniciate.

4.4. Una garanzia di 12 anni contro la corrosione è prevista, previo manutenzione regolare.

4.5. Sono inoltre riconosciuti diritti secondo la garanzia "Best 4 BMW" allegata.

4.6. La garanzia non si applica se i vizi emergono dopo due anni, se non segnalati tempestivamente, o se il bene è stato manomesso o utilizzato impropriamente.

4.7. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da eventi naturali.

4.8. Restano validi i diritti del consumatore secondo il Codice del Consumo.

Art. 5. Diritto di recesso

5.1. Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla consegna, inviando raccomandata o PEC, con responsabilità limitata a manipolazioni necessarie.

Art. 6. Permuta e valutazione usato

6.1. La valutazione del veicolo usato avviene prima della consegna, con costi a carico dell'acquirente.

6.2. L'acquirente garantisce che il bene usato sia libero da gravami e correttamente descritto.

6.3. Se le dichiarazioni sono false, BMW può rifiutare l'acquisto o richiedere l'adeguamento.

6.4. Il veicolo usato deve essere depositato presso BMW prima o al momento del ritiro del nuovo veicolo.

6.5. La verifica delle condizioni dell'usato può comportare una riduzione del valore e un adeguamento del prezzo.

Art. 7. Perfezionamento e passaggio di proprietà

7.1. Il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta di vendita.

7.2. Se interviene la finanziaria o leasing, il contratto è soggetto a condizione sospensiva.

7.3. La proprietà si trasferisce con la consegna e pagamento completo.

7.4. Per contratti fuori sede, si applicano le stesse regole, con eventuale diritto di recesso.

7.5. La proprietà e i rischi si trasferiscono con la consegna, previo pagamento completo.

Art. 8. Rappresentanza

8.1. BMW e i collaboratori non hanno poteri di rappresentanza legale.

8.2. Le modifiche al contratto sono valide solo per scritto.

Art. 9. Legge applicabile e foro competente

9.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo è quello dell'acquirente.

Art. 10. Reclami e risoluzione controversie

10.1. I reclami si indirizzano a [Nome Concessionario], via [•], [•].

10.2. Per controversie, si applica la normativa vigente e il foro dell'acquirente.

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