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Bmw Italia Spa
Milano, Italy
Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.
Art. 1. Oggetto
1.1. Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti di compravendita di autoveicoli o motoveicoli BMW, pubblicati nel listino prezzi di BMW Italia Spa, e non pregiudicano le disposizioni di legge a tutela del consumatore (Codice del Consumo). Questi contratti riguardano veicoli nuovi regolarmente immatricolati.
1.2. Il contratto trasferisce la proprietà del veicolo descritto nel modulo "Proposta di Vendita" e prevede la consegna di un veicolo conforme alle specifiche descritte, con eventuali modifiche migliorative apportate da BMW AG che non costituiscono inadempimento.
1.3. Se le modifiche comportano una riduzione dell'equipaggiamento rispetto a quanto indicato, il Venditore ne informa l’Acquirente e può praticare una riduzione proporzionale del prezzo.
2.1. Il Venditore avvisa l’Acquirente quando il veicolo è pronto per la consegna, che avverrà presso il punto vendita entro la data indicata nel contratto, con una tolleranza di 50 giorni. Decorso tale termine, l’Acquirente può risolvere il contratto salvo il diritto al risarcimento.
2.2. La consegna avviene presso il punto vendita entro i termini previsti. In caso di ritardo per cause di forza maggiore o imputabili all’Acquirente, non si configura inadempimento.
2.3. L’Acquirente si impegna a ritirare il veicolo entro 7 giorni dall’immatricolazione; in caso contrario, il Venditore può agire secondo legge.
2.4. In caso di ritardo per cause di forza maggiore, il Venditore comunica le cause e il termine massimo di consegna.
3.1. Il prezzo di vendita comprende il listino vigente, IVA, spese di trasporto, immatricolazione, trascrizione al PRA e imposte locali, esclusa l’IPT, e non include tasse di possesso, assicurazione RCA e altri tributi.
3.2. Valutazioni di veicoli usati in permuta sono definite nel contratto e nel rispetto delle norme.
3.3. La caparra confirmatoria, fino al 15% del prezzo, si versa al momento dell’accettazione della proposta di vendita e segue le norme dell’art. 1385 c.c.
3.4. Il saldo del prezzo si paga entro 15 giorni dalla notifica di disponibilità alla consegna, prima della consegna stessa.
3.5. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegni o bonifici, con le modalità indicate.
3.6. In caso di finanziamento, leasing o renting, il pagamento si considera effettuato con l’accettazione delle relative proposte dalle rispettive società.
3.7. L’Acquirente deve fornire tempestivamente i documenti necessari per l’immatricolazione.
3.8. Dopo il pagamento completo, il Venditore consegna il veicolo nei tempi tecnici previsti.
4.1. Il veicolo è garantito per due anni dalla consegna, senza limiti di percorrenza, contro vizi e difetti di conformità.
4.2. In caso di difetti, il Venditore sostituisce i pezzi difettosi a proprie spese, e le riparazioni devono essere eseguite in tempi ragionevoli.
4.3. BMW AG garantisce 3 anni senza limiti di chilometraggio sulla verniciatura e 12 anni contro la corrosione, purché siano rispettate le verifiche periodiche.
4.4. Sono inoltre riconosciuti altri diritti secondo la garanzia convenzionale allegata.
4.5. La garanzia non si applica se il vizio si manifesta dopo due anni, se non denunciato entro due mesi, o in caso di uso improprio, modifiche non autorizzate, o eventi naturali.
5.1. Il diritto di recesso per vendite fuori dai locali commerciali può essere esercitato entro 14 giorni dalla consegna, secondo il Codice del Consumo, inviando comunicazione scritta.
6.1. La cessione di veicoli usati in permuta deve essere comunicata e documentata prima della consegna, con costi a carico dell’Acquirente.
6.2. L’Acquirente garantisce che il veicolo usato è libero da vincoli, regolarmente collaudato e conforme alle dichiarazioni fornite.
6.3. Se le dichiarazioni sono false, il Venditore può rifiutare l’acquisto o richiedere l’adeguamento.
6.4. Il veicolo usato deve essere depositato presso il Venditore prima o al momento del ritiro del nuovo veicolo.
6.5. Se il veicolo usato viene trattenuto fino alla consegna del nuovo, il Venditore verifica le condizioni e può ridurre il valore se peggiorano.
7.1. Il contratto si conclude con l’accettazione della proposta di vendita, salvo condizioni sospensive per finanziamenti o leasing.
7.2. La consegna e il trasferimento di proprietà avvengono solo dopo il pagamento completo e la consegna del veicolo.
7.3. La valutazione del veicolo usato in permuta avviene secondo termini specifici, con possibilità di recesso.
7.4. Per contratti fuori dai locali, si applicano le stesse norme di cui sopra.
7.5. La proprietà e i rischi si trasferiscono con la consegna del veicolo, previa pagamento completo.
8.1. I rappresentanti del Venditore non sono portatori di poteri di rappresentanza di BMW AG, BMW Italia, o delle società finanziarie.
8.2. Le modifiche al contratto devono essere scritte e firmate da entrambe le parti.
9.1. Il diritto italiano regola il contratto; il foro competente è quello dell’Acquirente.
10.1. Reclami possono essere inviati a [Nome Concessionario] all’indirizzo email indicato.
10.2. Le controversie sono soggette al Decreto Legislativo 206/2005, art. 141-sexies.